Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Al contribuente che non versi alle scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.